Il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire dal 1° gennaio 2019 le rendite AVS/AI all’attuale evoluzione dei prezzi e dei salari. La rendita minima AVS/AI passerà dunque a 1185 franchi al mese. Allo stesso tempo sono previsti adeguamenti nell’ambito dei contributi, delle prestazioni complementari e della previdenza professionale obbligatoria.
La rendita minima di vecchiaia passerà da 1175 a 1185 franchi al mese, quella massima da 2350 a 2370 (importi versati se la durata di contribuzione è completa). Nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS/AI, i nuovi importi annui destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale ammonteranno a 19 450 (attualmente 19 290) franchi per le persone sole, a 29 175 (attualmente 28 935) per le coppie sposate e a 10 170 (attualmente 10 080) per gli orfani. Saranno adeguati anche gli assegni per grandi invalidi.
Il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa passerà da 478 a 482 franchi l’anno, il contributo minimo per l’AVS/AI facoltativa da 914 a 922.
Le rendite sono state adeguate l’ultima volta nel 2015. Negli anni successivi, i salari e i prezzi essendo aumentati solo leggermente, non è stato necessario procedere ad adeguamenti. Il Consiglio federale verifica di regola ogni due anni se sia opportuno adeguare le rendite AVS/AI. La decisione poggia sulla raccomandazione della Commissione federale AVS/AI e si fonda sulla media aritmetica tra l’indice dei prezzi e quello dei salari (indice misto).
Spese supplementari per l’aumento delle rendite
L’adeguamento delle rendite comporterà un aumento delle spese pari a circa 430 milioni di franchi, 380 milioni per l’AVS, di cui 74 a carico della Confederazione (19,55 % delle uscite), e 50 milioni per l’AI (senza ripercussioni per la Confederazione, poiché il contributo federale all’AI non corrisponde più a una percentuale delle uscite dell’assicurazione). L’adeguamento delle prestazioni complementari costerà 1,3 milioni di franchi alla Confederazione e 0,8 milioni ai Cantoni.
Adeguamento degli importi limite nella previdenza professionale
Nella previdenza professionale obbligatoria, la deduzione di coordinamento salirà da 24 675 a 24 885 franchi, la soglia d’entrata da 21 150 a 21 330 franchi. La deduzione fiscale massima ammessa nell’ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) passerà a 6826 franchi (attualmente 6768) per le persone che hanno un secondo pilastro e a 34 128 franchi (attualmente 33 840) per le persone che non dispongono di un secondo pilastro. Anche questi adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2019.
(fonte UFAS)
ATTENZIONE PUOI RIVOLGERTI ALL’INAS PER:
- Il controllo del conteggio delle prestazioni riconosciute dall’AVS o dal secondo pilastro.
- Visura catastale per immobili in Italia
- Calcolo imposte fiscali in Italia (IMU, dal 2014 TASI, UNICO)
- Certificato fiscale pensione italiana (modello CUD)
- Compilazione moduli RED/EST
- Prestazioni di vecchiaia, invalidità e vedovanza in Svizzera e all’estero
- Verifica posizioni contributive in Italia e in altri stati
- Prestazioni previdenza Secondo Pilastro
- Prestazioni complementari (sociale)
- Infortuni e malattie professionali
- Prepensionamento FAR/RESOR
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