La previdenza privata per la vecchiaia viene anche denominata “terzo pilastro” poiché il primo pilastro è costituito dall’AVS (Assicurazione Vecchiaia e Superstiti) ed il secondo dall’LPP (Legge Previdenza Professionale).
A differenza delle prime due forme assicurative, che sono obbligatorie ed a cui contribuiscono in parte il datore di lavoro ed in parte il lavoratore stesso, il terzo pilatro è del tutto privato, facoltativo ed a carico dell’interessato. La previdenza privata per la vecchiaia del terzo pilastro è stipulato presso una banca o un’assicurazione a discrezione dell’interessato per convenienza d’interessi, termini e condizioni.
Il terzo pilastro può essere costituito, a scelta, secondo due forme assicurative: pilastro 3a e pilastro 3b.
Il primo caso (pilastro 3a) è la previdenza privata individuale vincolata per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente o dipendente. Fino ad un determinato importo è possibile dichiararlo nella dichiarazione fiscale annuale e dedurre quindi, i contributi dal reddito imponibile. Il contributo da versare è distinto tra le persone che già versano contributi a una cassa pensione (i lavoratori dipendenti) e le persone non affiliate a un istituto di previdenza (i lavoratori indipendenti). Quest’ultime hanno la possibilità di poter versare un contributo maggiore. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali determina periodicamente l’importo annuo del contributo. Per l’anno 2017, le persone già affiliate ad una cassa pensione, l’importo massimo è di 6.748 franchi, invece i lavoratori indipendenti non possono versare più di 22.840 franchi. Anche i pensionati hanno la possibilità di continuare a versare i contributi fino a cinque anni dopo l’età ordinaria della rendita AVS e se proseguono a esercitare un’attività lucrativa. Questa forma assicurativa è vincolata e non si può disporre liberamente della somma cumulata. E’ possibile il prelievo anticipato del terzo pilastro 3a solo nei seguenti casi:
- acquisto o costruzione di una proprietà per uso personale,
- partenza definitiva dalla Svizzera,
- inizio di un’attività lucrativa indipendente o se si passa da un’attività lucrativa indipendente ad un’altra nuova sempre indipendente,
- in caso d’invalidità totale.
Il ritiro della totalità degli averi cumulati è possibile invece, al compimento dell’età pensionabile, al massimo cinque anni prima o cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria.
Nel secondo caso (pilastro 3b) è la previdenza privata individuale libera e l’interessato può versare il contributo senza limiti. A livello fiscale e trattato in maniera diversa ed è possibile avere la somma cumulata in ogni tempo secondo i termini pattuiti. Il prelievo anticipato, al momento del ritiro del capitale, è imposto come una somma forfettaria separatamente dagli altri redditi.