La legge di Bilancio del 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art.1, comma 273 e 274) ha introdotto la possibilità per le persone fisiche, titolari di redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti alle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, di poter optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota del 7%, calcolata in via forfettaria, per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.
L’obiettivo di tale disposizione normativa è quella di “favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera”, consentendo loro di poter scegliere un regime fiscale opzionale in alternativa a quello ordinario.
Va ricordato che tale regime è opzionale e consente di versare un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente al reddito prodotto all’estero. L’aliquota in questione è pari al 7 % per ciascuno dei periodi d’imposta.
I contribuenti per poter esercitare tale opzione non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e devono aver trasferito la propria residenza da Stati esteri con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia ed è efficacie a decorrere da tale periodo.
L’opzione è valida per i primi cinque anni successivi a quello in cui è divenuta efficace.
Per quanto alle regole applicative dell’imposta sostitutiva al 7%, si richiama il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 167878/2019 del 31 maggio 2019 con il quale, oltre a delineare i limiti e gli obblighi per poter esercitare tale opzione, vengono date specifiche indicazioni su come procedere e cosa indicare nella dichiarazione dei redditi per beneficiare di tale regime. L’agenzia delle Entrate ha disciplinato altresì le modalità di versamento dell’aliquota, la cessazione degli effetti ed i casi di revoca e di decadenza dal regime agevolato.
Inoltre, per incentivare i contribuenti ad aderire a tale regime, il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) con l’art. 5-bis ha apportato alcune modifiche alla precedente normativa.
Anzitutto, per rendere più vantaggioso il regime in termini di durata, sono stati estesi da 5 a 9 anni i periodi di imposta in cui l’opzione è efficace. Quindi, il contribuente potrà utilizzare l’aliquota del 7% per 9 e non più per 5 anni, come inizialmente previsto dal decreto fiscale di fine anno.
Inoltre, è stata eliminata la precedente limitazione “redditi da fonte estera”, rendendo ad oggi applicabile la tassazione del 7% a qualunque categoria di reddito prodotto all’estero.
Infine, con un’ulteriore modifica è stata riconosciuta la possibilità per il contribuente di sanare l’omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva, pagando quanto dovuto entro la scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello dell’omissione.
Fermo restano quanto detto sin d’ora sul regime agevolato del 7%, merita sottolineare che, in ogni caso, per quanto riguarda la Svizzera, le modalità di tassazione in Italia delle rendite AVS/AI e del secondo pilastro svizzero (rendite LPP) mantengono l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 5%.
Ruth Brustolon
Patronato Inas Zurigo