In caso di perdita del posto di lavoro, in primo luogo bisogna verificare se sono state osservate tutte le disposizioni del contratto di lavoro, soprattutto se sia stato rispettato il termine di disdetta del contratto di lavoro stesso. Solitamente il termine di disdetta è previsto nel contratto di lavoro o nei contratti collettivi di lavoro. In mancanza di indicazioni si applicano le regole previste dal codice delle obbligazioni:
- periodo di prova: sette giorni
- primo anno di servizio: un mese
- dal secondo al nono anno di servizio: due mesi
- dal decimo anno di servizio: tre mesi
Durante il periodo di prova la disdetta può essere data solamente entro la fine di un mese. La lettera di licenziamento deve giungere alla persona interessata prima dell’inizio del termine di disdetta stesso.
Una disdetta abusiva può essere contestata e dare luogo a richieste di risarcimento del danno. Sono previsti alcuni periodi durante i quali non può essere attuato il licenziamento: malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile o aiuti all’estero. Una disdetta data in queste situazioni non ha alcuna validità (viene indicata come “disdetta in tempo inopportuno”).
Qualunque sia il motivo, se si lascia il posto di lavoro il lavoratore ha diritto al certificato di lavoro o almeno un attestato di lavoro, che gli servirà per le future candidature e per la Cassa disoccupazione.
In Svizzera tutti i lavoratori sono automaticamente assicurati presso l’assicurazione contro la disoccupazione; ogni mese viene detratto l’1 % sul salario e destinato ai contributi sociali.
Affinché una persona abbia diritto all’indennità di disoccupazione deve comunque soddisfare determinate condizioni.
I seguenti requisiti sono imprescindibili:
- essere parzialmente o totalmente disoccupati
- subire una perdita di lavoro computabile
- avere il domicilio in Svizzera
- aver concluso la scuola dell’obbligo e non aver raggiunto l’età AVS
- aver lavorato almeno 12 mesi o poter dimostrare di aver diritto all’esonero dal periodo di contribuzione
- essere idonei al collocamento
- soddisfare le prescrizioni di controllo
Il primo passo da seguire per la ricerca di un nuovo lavoro è annunciarsi all’ufficio regionale di collocamento (URC) il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale si chiede l’indennità di disoccupazione. Successivamente viene data la lista delle casse di disoccupazione attive nel Cantone e si è liberi in merito alla scelta della cassa.
È consigliabile annunciarsi alla cassa di disoccupazione ancora prima della conclusione del rapporto di lavoro, ovvero non appena si viene a conoscenza della fine del rapporto di lavoro, anche alcune settimane prima della fine del rapporto di lavoro di durata determinata o stagionale.
In questo modo la cassa può raccogliere, in tempo utile, la documentazione necessaria per stabilire il diritto all’indennità ed illustrare la procedura di annuncio in disoccupazione.
Sono stabiliti due termini quadro ai fini della disoccupazione: il termine quadro per la riscossione e il termine quadro per il periodo di contribuzione. Il termine quadro per il periodo di contribuzione è il periodo di due anni che precede l’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione. Per avere diritto alle indennità, nell’arco di questo biennio bisogna aver svolto un’occupazione soggetta a contribuzione per un periodo di almeno 12 mesi, ad eccezione del caso in cui è previsto l’esonero dell’adempimento del periodo di contribuzione.
Il termine per la riscossione è il periodo durante il quale si ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Di regola inizia a decorrere dal giorno dell’iscrizione e ha una durata massima di due anni.
L’importo delle indennità di disoccupazione solitamente è pari al 70% o all’80% della media degli ultimi 6 o 12 salari (guadagno assicurato) prima della richiesta della disoccupazione.
Ricevono un’indennità di disoccupazione pari all’ 80 % del guadagno assicurato coloro che:
- hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni;
- se il guadagno assicurato non supera i 3’797 franchi,
- se si percepisce una rendita d’invalidità per un grado d’invalidità almeno del 40 %.
In tutti gli altri casi l’indennità ammonta al 70 % del guadagno assicurato.
Se si hanno figli a carico, si ha diritto anche all’assegno per i figli e per la loro formazione. L’importo degli assegni è determinato in base alla legge cantonale sugli assegni familiari in vigore.
Sono versate 5 indennità giornaliere la settimana (dal lunedì al venerdì) ed il versamento viene effettuato dalla cassa disoccupazione.
Le indennità hanno un termine: si ha diritto a 200 indennità giornaliere per coloro che non hanno compiuto ancore 25 anni e non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli. Al massimo 400 indennità coloro che hanno più di 25 anni e con obblighi di mantenimento nei confronti di figli. La durata massima del diritto all’indennità è di due anni.
L’URC solitamente propone nuovi posti di lavoro ma si possono rifiutare solo se l’occupazione non è «adeguata».
La legislazione descrive con esattezza quando un’occupazione deve essere considerata adeguata. Ad esempio:
- deve essere conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro (nessun dumping salariale!),
- non può richiedere un tragitto (con i mezzi pubblici) tra il luogo di domicilio e il posto di lavoro superiore a 2 ore per l’andata e 2 ore per il ritorno,
- non deve richiedere di essere costantemente a disposizione, oltre l’ambito dell’occupazione garantita (non deve cioè trattarsi di un lavoro su chiamata),
- con età inferiore ai 30 anni, all’inizio della disoccupazione bisogna accettare anche un’occupazione che non corrisponde all’attività precedentemente esercitata,
- il salario non deve essere inferiore al 70% del guadagno assicurato (salvo nel caso in cui si hanno delle prestazioni compensative dalla cassa disoccupazione). Il guadagno assicurato viene calcolato sulla base del reddito che conseguito prima della disoccupazione.
L’esatto importo del guadagno assicurato può essere indicato dalla cassa disoccupazione o dall’URC (Ufficio Regionale per il Collocamento).
L’URC ha il compito di sostenere le persone disoccupate a ritrovare un impiego. A tal fine ad ogni disoccupato viene assegnato un/a consulente personale.
Le prestazioni devono essere garantite prioritariamente dall’ultimo paese dove si è lavorato. In Svizzera come nell’UE, se la persona disoccupata si reca in un altro Stato membro per cercare lavoro, il diritto alla prestazione rimane garantito per tre mesi