SERVIZI

All’Inas puoi ricevere gratuitamente informazioni e assistenza qualificata su:

  • Pensioni di vecchiaia/anzianità
  • Pensioni di invalidità
  • Pensioni di reversibilità/superstiti
  • pensioni Far (pensionamento anticipato nell’edilizia)
  • Casse Pensioni
  • Controllo posizioni assicurative
  • Riscatto e ricongiunzione dei periodi assicurativi
  • Trattamenti familiari
  • Indennità di disoccupazione
  • Infortuni e malattie professionali
  • Prestazioni socio-assistenziali
  • Compilazione dei modelli reddituali (Red)
  • Informazioni sul sistema sanitario
  • Cittadinanza italiana/ricerca documentazione in Italia
  • Pratiche consolari
  • Riconoscimento dei titoli di studio
  • Informazioni in campo fiscale
  • Rientro in patria e legislazioni regionali

Vieni a trovarci per conoscere i tuoi diritti!

Età di pensionamento

L’età di pensionamento in SVIZZERA è fissata come di seguito:

Uomini: 65 anni
Donne: dal 1 gennaio 2024 passerà gradualmente da 64 a 65 anni con un aumento dell’età di riferimento di tre mesi per anno.

Per le donne nate nel 1960 non cambierà ancora nulla. In seguito si applicherà quanto segue:

  • donne nate nel 1961: età di riferimento 64 + 3 mesi
  • donne nate nel 1962: età di riferimento 64 anni + 6 mesi
  • donne nate nel 1963: età di riferimento 64 anni + 9 mesi
  • donne nate nel 1964 e più giovane: età di riferimento 65 anni

Rendita per coniugi: le due rendite individuali di vecchiaia sono limitate al 150 per cento della rendita massima, vale a dire a 3.675 franchi al mese.

La rendita ordinaria di vecchiaia può essere maggiorata per:
Rendita per figli: spetta a coloro che al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento hanno ancora figli di età inferiore a 18 anni hanno.

Se i figli sono in formazione, questo diritto si estende fino a quando essi compiono 25 anni. La rendita per figli corrisponde al 40 per cento della rendita di vecchiaia. Se entrambi i genitori beneficiano di una rendita di vecchiaia, vi è diritto a due rendite per figli.

Età flessibile di pensionamento

La revisione dell’AVS 2021 ha introdotto la possibilità di riscuotere la rendita di vecchiaia in anticipo rispetto all’età di pensionamento prevista dalla legge, oppure di rinviarla.

La rendita può essere anticipata fino a due anni (già a partire dall’età di 63 anni), oppure può essere rinviata fino ad un massimo di cinque anni (70 anni).

Per la generazione di transizione delle donne, il pensionamento è ancora possibile a partire dai 62 anni con l’applicazione di un tasso di riduzione inferiore.

È anche possibile percepire solo una parte della rendita in anticipo e il resto in seguito. La quota è liberamente selezionabile dal 20 all’80%.

L’anticipo della rendita comporta una riduzione permanente dell’importo mensile spettante, mentre il rinvio dà diritto ad un supplemento.

Rendita di Vecchiaia anticipata

La rendita di vecchiaia può essere anticipata, con richiesta scritta, da tre a quattro mesi prima del raggiungimento dell’età a partire dalla quale si desidera anticipare la rendita.
In ogni caso, la richiesta può essere inoltrata al più tardi l’ultimo giorno del mese in cui si è raggiunta l’età a partire dalla quale si desidera anticipare la rendita.

La rendita anticipata prevede una riduzione per tutta la durata del pensionamento.

Calcolo della rendita Svizzera

Le disposizioni per il calcolo delle rendite sono valide per tutti gli assicurati.
L’ammontare delle rendite è determinato:

  • dagli anni di contribuzione,
  • dalla media dei redditi provenienti dall’attività lucrativa,
  • dalla media degli accrediti per compiti educativi,
  • dalla media degli accrediti per compiti assistenziali.

Nota bene:

  • Gli anni di contribuzione e la media dei redditi si ricavano dagli estratti conto e vengono conteggiati dal 1 gennaio seguente a quello di compimento del 20esimo anno di età, fino al 31 dicembre dell’anno precedente l’insorgere dell’evento assicurato.
  • I redditi sono oggetto di rivalutazione attraverso il coefficiente corrispondente al primo anno di attività lavorativa, a partire dall’anno di compimento del 21 anno di età.
  • I bonus per compiti educativi ed assistenziali vengono concessi agli assicurati che si sono dedicati alla cura dei figli fino al compimento dei 16 anni di età o all’assistenza di parenti bisognosi.
  • Gli accrediti ammontano al triplo della rendita minima annua per ogni anno di diritto e, per le persone coniugate che hanno entrambe lavorato o dimorato in Svizzera, è diviso a metà durante gli anni civili di matrimonio.
  • Per il calcolo della rendita di vecchiaia spettante alle persone coniugate, vedove o divorziate, i redditi conseguiti da entrambi i coniugi durante gli anni di matrimonio sono divisi e computati per metà ad ogni coniuge.
  • Le rendite AVS e AI versate ai cittadini italiani residenti in Italia devono essere pagate nel paese di residenza.
  • In applicazione dell’art. 76 della legge finanziaria 1992, le rendite sono soggette all’imposizione fiscale del 5% prima di essere versate agli aventi diritto.

Rendita d’invalidità

Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni dell’Assicurazione Invalidità (AI) gli assicurati che, a causa di problemi alla salute, hanno subito una riduzione della capacità al guadagno, presumibilmente permanentemente.

La rendita d’invalidità viene concessa agli assicurati, alle seguenti condizioni:

  • Se al momento dell’insorgere dello stato invalidante hanno versato almeno tre anni di contribuzione all’AVS-AI;
  • Subiscono un’incapacità di guadagno e lavorativa permanente almeno del 40%.

Rendita per Superstiti

La rendita per vedova.
Questa rendita spetta alle donne sposate che:

  • alla morte del coniuge hanno 1 o più figli di qualsiasi età che, in seguito al decesso, acquisiscono il diritto alla rendita per orfani;
  • le donne sposate che, alla morte del coniuge, non hanno figli, ma hanno compiuto 45 anni ed il matrimonio è durato almeno 5 anni;
  • la donna divorziata è equiparata alla vedova. Il diritto alla rendita non dipenderà più dal fatto che il coniuge divorziato era tenuto a versare gli alimenti a seguito del divorzio, ma ai seguenti fattori:
    • hanno uno o più figli ed il matrimonio è durato almeno 10 anni,
    • il divorzio è intervenuto dopo il compimento dei 45 anni di età ed il matrimonio è durato almeno 10 anni,
    • il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che la madre divorziata ha compiuto 45 anni.

Con l’entrata in vigore della 10. revisione dell’AVS anche i vedovi hanno diritto alla rendita a condizione che si occupano dei figli di età inferiore ai 18 anni. La rendita per i vedovi cessa quindi al compimento della maggiore età dei figli.
I figli orfani hanno diritto alla rendita sino al compimento del 18esimo anno. Tale diritto può essere prorogato, al massimo, fino al 25esimo anno se studiano o se sono in tirocinio. Le rendite sono calcolate in percentuale sulla rendita di vecchiaia spettante.
Le percentuali sono: 80% della rendita per vedove e vedovi, 40% per gli orfani.

Per informazioni sulla previdenza italiana visita il sito www.inas.it

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