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La previdenza vecchiaia

In Svizzera la previdenza vecchiaia è composta da tre pilastri. Il loro scopo è quello di permettere agli assicurati di affrontare le spese di base e garantire un tenore di vita adeguato durante la pensione.

Primo pilastro

Il primo pilastro, AVS-AI, garantisce la copertura del fabbisogno di base. Tutte le persone che abitano o lavorano in Svizzera sono per principio assicurate obbligatoriamente all’AVS.

Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono soggette all’obbligo contributivo dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d’età fino alla cessazione dell’attività lucrativa. Anche le persone attive dopo il raggiungimento dell’età di pensione (denominata età di riferimento) pagano quindi i contributi. In questo caso possono scegliere di pagarli sull’intero reddito o soltanto sulla parte eccedente i 16’800 franchi all’anno (1’400 fr. al mese).

Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa, invece, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno d’età e termina con il raggiungimento dell’età di riferimento.

Le persone che riscuotono la rendita di vecchiaia all’età di pensionamento ufficiale viene versata una rendita ordinaria; l’età di riferimento è attualmente di 65 anni per gli uomini, per le donne l’età ordinaria di 64 anni viene gradualmente elevata a 65 anni, con il seguente criterio:

Anno di nascita   Età di riferimento
1960 64 anni
1961 64 anni e 3 mesi
1962 64 anni e 6 mesi
1963 64 anni e 9 mesi
1964 65 anni

La riscossione della rendita di vecchiaia può essere anticipata da un mese a due anni (unica eccezione per le donne nate tra il 1961 ed il 1969 che possono anticipare la rendita già a partire dal mese di compimento dei 62 anni) oppure rinviata da un minimo di un anno, ad un massimo di cinque anni. In caso di anticipazione di due anni, la rendita di vecchiaia è ridotta del 13,6 per cento (unica eccezione per le donne nate tra il 1961 ed il 1969 che potranno beneficiare di aliquote di riduzione più favorevoli). Se la durata di anticipazione è inferiore a due anni, la riduzione è in proporzione ai mesi di anticipo. In caso di rinvio, la rendita è aumentata in misura percentuale che varia a seconda del posticipo richiesto.

Calcolo della rendita svizzera

Le disposizioni per il calcolo delle rendite sono valide per tutti gli assicurati, sia residenti in Svizzera che all’estero.

L’ammontare delle rendite è determinato:

  • dagli anni di contribuzione,
  • dalla media dei redditi provenienti dall’attività lucrativa,
  • dalla media degli accrediti per compiti educativi,
  • dalla media degli accrediti per compiti assistenziali.

Nota bene:

  • Gli anni di contribuzione e la media dei redditi si ricavano dagli estratti conto e vengono conteggiati dal 1 gennaio seguente a quello di compimento del 20esimo anno di età, fino al 31 dicembre dell’anno precedente l’insorgere dell’evento assicurato.
  • I contributi versati negli anni giovanili (dai 18 ai 20 anni) vengono utilizzati per coprire eventuali vuoti contributivi tra i 21 anni e l’età di riferimento.
  • I redditi sono oggetto di rivalutazione attraverso un coefficiente corrispondente al primo anno di attività lavorativa, a partire dall’anno di compimento del 21 anno di età.
  • I bonus per compiti educativi non sono prestazioni in denaro versate agli aventi diritto ma supplementi al reddito da attività lucrativa preso in considerazione per il calcolo della rendita. In questo modo le persone che si sono occupate di figli d’età inferiore ai 16 anni possono ottenere una rendita più elevata. Gli accrediti sono conteggiati al verificarsi del primo evento assicurato fra i coniugi, il bonus viene ripartito di regola per metà ciascuno fra i coniugi, salvo particolari disposizioni in caso di divorzio.
  • Anche gli accrediti per compiti assistenziali non sono prestazioni in denaro versate direttamente agli aventi diritto, ma sono supplementi al reddito dell’attività lucrativa per il calcolo della rendita, al fine di garantire alle persone che hanno assistito parenti bisognosi di cure di ricevere una rendita calcolata con un reddito annuo medio più elevato.
  • Entrambi i bonus (per compiti educativi e compiti assistenziali) sono divisi a metà per le persone coniugate che hanno entrambe lavorato o risieduto in Svizzera durante gli anni civili di matrimonio. I bonus non possono essere concessi in duplice per il medesimo periodo.
  • Per il calcolo della rendita di vecchiaia spettante alle persone coniugate, vedove o divorziate, i redditi conseguiti da entrambi i coniugi durante gli anni di matrimonio sono divisi e computati per metà ad ogni coniuge.
  • In applicazione dell’art. 76, comma 1, della Legge n. 413/91, per i pensionati residenti in Italia, le rendite AVS e AI sono soggette all’imposizione fiscale del 5%, se le stesse sono versate in Italia le imposte sono trattenute dagli istituti italiani a titolo di sostituto d’imposta, se versate in Svizzera il pensionato dovrà compilare il modello redditi per le persone fisiche e pagare in unica soluzione l’imposta relativa alla pensione percepita nel corso dell’anno precedente.

Secondo pilastro

L’assicurazione secondo pilastro, o previdenza professionale, è obbligatoria ed è gestita da assicurazioni private. Essa ha la funzione di integrare la previdenza garantita dal 1° pilastro, al fine di consentire all’assicurato di mantenere un adeguato tenore di vita dopo il pensionamento.

Sono assicurati obbligatoriamente tutti i lavoratori dipendenti (a decorrere dal primo gennaio dell’anno di compimento dei 17 anni per l’assicurazione contro i rischi di decesso e invalidità, dai 25 anni per l’assicurazione per la vecchiaia), che percepiscono uno stipendio superiore al salario annuo minimo (soglia d’entrata), stabilito periodicamente dal Consiglio federale (dal 2023 a 22’050 franchi).

Ogni assicurazione stipula con il datore di lavoro un contratto assicurativo, il relativo regolamento stabilisce le condizioni assicurative, che possono prevedere le condizioni minime stabilite dalla legge (prestazioni obbligatorie), oppure soluzioni più vantaggiose per gli assicurati (prestazioni sovraobbligatorie).

La data di pensionamento è parificata al pensionamento previsto dal 1o pilastro, ma nella maggior parte delle assicurazioni prevede la possibilità di pensionamento a decorrere da 5 anni prima del pensionamento ordinario. Al momento del pensionamento tutte le casse pensioni devono offrire quale prestazione minima una rendita di vecchiaia costituita dall’avere di vecchiaia accumulato fino a quel momento attraverso i contributi, da un tasso d’interesse (tasso d’interesse minimo nel 2024: 1,25 %) e da eventuali acquisti. L’avere di vecchiaia genera una rendita annuale pari al 6,8 per cento del suo importo. Se il regolamento dell’assicurazione lo prevede, in luogo della rendita mensile è possibile ottenere una prestazione in capitale, sull’intero avere di vecchiaia accumulato, oppure su parte di esso.

È possibile chiedere un anticipo della prestazione secondo pilastro esclusivamente per la promozione della proprietà abitativa, oppure per finanziare l’inizio di una attività indipendente in Svizzera.

Come per l’AVS, la tassazione del secondo pilastro svizzero è normato dall’articolo 1, comma 77, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, il quale (integrando con il comma 1-ter il dettato dell’articolo 76 della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991) stabilisce un meccanismo di imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 5%, se le prestazioni sono versate in Italia, le imposte sono trattenute dagli istituti di credito italiani a titolo di sostituto d’imposta, se versate in Svizzera il pensionato dovrà compilare il modello redditi per le persone fisiche e pagare in unica soluzione l’imposta relativa alla pensione percepita nel corso dell’anno precedente.

Terzo pilastro

La previdenza individuale, chiamata terzo pilastro, è il risparmio personale e facoltativo per la vecchiaia, ha la funzione di colmare le lacune previdenziali del primo e del secondo pilastro. È possibile distinguere fra “Terzo Pilastro 3a“, o “previdenza vincolata“, e “Terzo Pilastro 3b“, o “previdenza libera“.

Trattandosi di risparmio personale e facoltativo, le condizioni assicurative e le prestazioni da esso derivanti sono regolamentate dagli istituti di credito presso i quali sono stati stipulati i contratti assicurativi

Rendita d’invalidità

Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni dell’Assicurazione Invalidità (AI) gli assicurati che, a causa di problemi alla salute, hanno subito una riduzione della capacità al guadagno, presumibilmente permanentemente.

La rendita d’invalidità viene concessa agli assicurati, alle seguenti condizioni:

  • Se al momento dell’insorgere dello stato invalidante hanno versato almeno tre anni di contribuzione all’AVS-AI;
  • Subiscono un’incapacità di guadagno e lavorativa permanente almeno del 40%.

Rendita per Superstiti

La rendita per vedova.
Questa rendita spetta alle donne sposate che:

  • alla morte del coniuge hanno 1 o più figli di qualsiasi età che, in seguito al decesso, acquisiscono il diritto alla rendita per orfani;
  • le donne sposate che, alla morte del coniuge, non hanno figli, ma hanno compiuto 45 anni ed il matrimonio è durato almeno 5 anni;
  • la donna divorziata è equiparata alla vedova. Il diritto alla rendita non dipenderà più dal fatto che il coniuge divorziato era tenuto a versare gli alimenti a seguito del divorzio, ma ai seguenti fattori:
    • hanno uno o più figli ed il matrimonio è durato almeno 10 anni,
    • il divorzio è intervenuto dopo il compimento dei 45 anni di età ed il matrimonio è durato almeno 10 anni,
    • il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che la madre divorziata ha compiuto 45 anni.

Con l’entrata in vigore della 10. revisione dell’AVS anche i vedovi hanno diritto alla rendita a condizione che si occupano dei figli di età inferiore ai 18 anni. La rendita per i vedovi cessa quindi al compimento della maggiore età dei figli.
I figli orfani hanno diritto alla rendita sino al compimento del 18esimo anno. Tale diritto può essere prorogato, al massimo, fino al 25esimo anno se studiano o se sono in tirocinio. Le rendite sono calcolate in percentuale sulla rendita di vecchiaia spettante.
Le percentuali sono: 80% della rendita per vedove e vedovi, 40% per gli orfani.

Per informazioni sulla previdenza italiana visita il sito www.inas.it

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