Buongiorno,
sono una ex lavoratrice frontaliera che ha terminato di lavorare in Svizzera alla fine di marzo, per iniziare una attività dipendente in Italia. Vorrei alcuni chiarimenti in merito ad una serie di documenti che ho ricevuto dall’assicurazione secondo pilastro, in particolare mi sembra che mi chieda dove versare l’importo che ho versato, cosa devo fare? Le invio in allegato la copia della documentazione ricevuta.
Grazie, Antonella R, Luino.
Gentile signora Antonella,
la documentazione che mi ha inviato indica la sua situazione dell’assicurazione secondo pilastro, aggiornata alla data di cessazione dell’attività lavorativa. Il certificato assicurativo indica due valori: il maggiore dei due si riferisce alla somma dei contributi versati (dipendente e datore di lavoro) e gli interessi maturati, il minore invece indica la parte obbligatoria (contribuzione versata secondo il minimo previsto dalla legge). Nel suo caso infatti il regolamento dell’assicurazione prevedeva un versamento superiore al minimo obbligatorio, generando di conseguenza un maggior versamento rispetto al minimo previsto dalla legge.
La differenza tra l’importo effettivamente versato e l’importo secondo i minimali di legge in termini tecnici è chiamato “parte sovra obbligatoria”. Nella mail mi ha scritto che ha iniziato a lavorare in Italia, in questo caso ha la possibilità di ritirare immediatamente la parte sovra obbligatoria, mentre la parte obbligatoria deve essere versata su un conto di libero passaggio in Svizzera. Se dovesse decidere di ritirare la parte sovra obbligatoria, occorre attenersi a quanto indicato nel promemoria allegato al conteggio, in particolare al punto “Trasferisco il mio domicilio in uno Stato membro dell’UE/AELS e rimango assoggettato/a a una assicurazione obbligatoria per la vecchiaia l’invalidità e il decesso”: portando in uno dei nostri uffici la documentazione richiesta, in particolare: certificato di residenza, dichiarazione di annullamento del permesso di lavoro frontaliero, eventuale conferma scritta del coniuge, possiamo provvedere all’inoltro della richiesta.
Per quanto concerne invece la parte obbligatoria dell’assicurazione, l’istituto di previdenza prevede tre possibilità di scelta: aprire una “polizza di libero passaggio” presso di loro, aprire un conto di libero passaggio presso una banca, oppure far trasferire l’importo presso la Fondazione Istituto Collettore, che è un ente appositamente creato per la gestione di tutte quelle posizioni dell’assicurazione secondo pilastro di ex lavoratori in Svizzera, che non hanno ancora perfezionato i requisiti per ottenere una prestazione previdenziale da parte della previdenza professionale. Non vi sono differenze sostanziali tra le tre alternative indicate, in quanto anche in questo caso una legge federale regolamenta le condizioni minime assicurative.
Da ultimo ritengo opportuno evidenziare che le prestazioni erogate dalle assicurazioni professionali per il secondo pilastro sono soggette a tassazione, a dipendenza della normativa fiscale in vigore nel proprio paese di residenza, in Italia le prestazioni del secondo pilastro sono regolamentate da una apposita legge che stabilisce la tassazione nella misura del 5%, sia per il versamento in capitale, che per il versamento sotto forma di rendita mensile.
Spero di avere risposto alle sue domande, i nostri uffici restano comunque a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti,
Roberto Crugnola
Coordinatore Inas Svizzera
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