Salve vi scrivo per avere informazioni in merito alla domanda di disoccupazione NASPI. In particolare sono un lavoratore che ha svolto la sua professione fino a due mesi fa in Svizzera e successivamente, ho scelto di rientrare definitivamente in Italia. Mi sono rivolto ad un patronato per fare domanda Naspi e mi hanno informato che in quanto “rimpatriato” non posso chiedere questa prestazione. È vero?
Grazie per la vostra risposta.
Luigi S.
Gentile signor Luigi,
Purtroppo dal 1° gennaio 2025, secondo l’articolo 1, comma 187, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025); non è più possibile per i lavoratori che hanno prestato la propria attività all’estero e poi deciso di rientrare in Italia, di richiedere il sussidio di disoccupazione (Naspi).
Anche l’Istituto italiano di previdenza sociale INPS, ha chiarito la seguente disposizione di legge con messaggio del 17 gennaio 2025, n. 184 informando che non è più possibile presentare domande di disoccupazione per le cessazioni del rapporto di lavoro avvenute dopo tale data, né da parte dei cittadini né dei patronati.
In proposito le strutture territoriali dell’INPS non effettueranno alcun adempimento in merito, poiché la procedura, in automatico, provvederà a rifiutare le istanze e sarà fornita agli interessati, la motivazione giuridica per il mancato accoglimento.
Tutte le richieste presentate nel periodo antecedente la nuova disposizione legislativa, entro il 31.12.2024, sarà attribuito il sussidio di disoccupazione secondo la precedente modalità di Legge n. 402 del 1975.
Il vecchio provvedimento infatti, consentiva ai connazionali che avevano lavorato all’estero ed erano rimasti disoccupati per licenziamento oppure mancato rinnovo del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro estero, a determinate condizioni, di poter accedere alla prestazione di indennità di disoccupazione in Italia.
Tra i requisiti richiesti: il lavoratore doveva essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e nello stesso tempo, la prestazione non era soggetta a termini di presentazione, ma la sua durata era limitata a un massimo di 180 giorni.
La nuova disposizione di legge è entrata in vigore da gennaio 2025 ma non è chiaro se il seguente provvedimento avrà valore definitivo oppure no.
I lavoratori rimpatriati possono ora solo beneficiaredelle protezioni previste dal Regolamento 883/2004, che prevede “l’esportabilità” della prestazione di indennità di disoccupazione da richiedere nell’ultimo Stato dove si è concluso il rapporto di lavoro. L’esportabilità della disoccupazione ha un periodo limitato di tre mesi ma prorogabile in alcuni casi.
Valeria Angrisani
Responsabile INAS Svizzera romanda
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