Mi chiamo Mauro e mi sono trasferito in Svizzera da pochi mesi. Mia moglie invece, è residente in Italia dove lavora e vive con i nostri figli. Parlando tra amici, mi hanno detto che ho diritto agli assegni familiari anche in Svizzera. Potete darmi maggiori informazioni sulla prassi da seguire per richiederli?
Grazie per la vostra risposta.
Mauro L., Montreux
Gentile signor Mauro,
L’informazione che Le hanno fornito è corretta ed avrà diritto in Svizzera anche all’assegno familiare differenziale. Vediamo nel dettaglio. Siccome i suoi figli sono residenti in Italia con la mamma che presta attività lavorativa, la moglie sicuramente percepisce già da parte dell’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) un assegno unico e universale per i figli a carico.
Per poter ricevere l’attribuzione dell’assegno familiare anche in Svizzera, dovrà presentare una domanda di assegno familiare tramite il datore di lavoro o direttamente alla cassa competente per i suoi assegni familiari. Alla domanda, oltre ai documenti di rito (documenti di identità dei due coniugi, permesso di soggiorno, documenti di identità dei figli, attestati di formazione, stato di famiglia, sentenza di divorzio o separazione), dovrà essere allegato l’importo dell’assegno percepito dell’altro genitore (un estratto del Cassetto Previdenziale del cittadino come prova di quanto stabilito). Successivamente la cassa competente procederà al conteggio e sarà applicata la differenza dell’importo sulla base dell’assegno unico italiano e quanto stabilito dal cantone di residenza.
Periodicamente l’ufficio competente in Svizzera richiederà l’estratto Inps dell’assegno unico e universale aggiornato. Si precisa che il diritto agli assegni non è automatico e deve essere sempre presentata domanda.
L’articolo 68 del Regolamento (CE) 883/04 regola le priorità di competenza in caso di cumulo di prestazioni familiari tra più paesi.
Nel caso specifico tra Svizzera e Italia:
Il pagamento degli assegni differenziali internazionali di consueto viene effettuato retroattivamente ogni sei mesi, solitamente nei mesi di gennaio e luglio. Gli assegni familiari con importo intero, vengono pagati mensilmente.
Dal primo gennaio 2025 sono stati aumentati gli importi minimi degli assegni familiari svizzeri. L’anno 2025 rappresenta l’anno del cambiamento poiché è stato attuato il primo adeguamento sugli assegni familiari svizzeri dall’entrata in vigore della sua legge nell’anno 2009. Attualmente l’assegno per figli corrisponde a 215 CHF e quello per figli in formazione corrisponde a 268 CHF.
I cantoni tuttavia, possono attribuire importi più elevati nel rispetto della propria regolamentazione cantonale. Anche nel settore agricolo sono previste maggiorazioni o indennità specifiche.
Resto a disposizione per ulteriori informazioni e Le porgo cordiali saluti.
Valeria Angrisani
Responsabile Inas Svizzera romanda
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