Buongiorno,
Vi scrivo per avere maggiori informazioni sul nuovo accordo fiscale per i lavoratori frontalieri che è entrato in vigore l’estate scorsa? Io sono un vecchio frontaliere e anche per me sarà valida la nuova normativa?
In attesa, cordiali saluti
Salvatore D., Briga
Gentile signor Salvatore,
Il nuovo Accordo fiscale relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri per evitare doppie imposizioni tra Italia e Svizzera è entrato in vigore il 17 luglio 2023 ma le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2024 (pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Legge di ratifica n. 53/2023).
Il nuovo Accordo sui frontalieri sostituisce l’Accordo del 1974 e migliora notevolmente l’attuale regolamentazione sull’imposizione dei lavoratori frontalieri nonché i buoni rapporti tra i due Stati.
Rientrano nella fascia dei nuovi frontalieri coloro che sono nel mercato del lavoro transfrontaliero dopo il 17 luglio 2023 e con il nuovo Accordo, la Svizzera trattiene l’80 per cento dell’imposta alla fonte regolarmente prelevata sul reddito dei nuovi frontalieri che lavoreranno in Svizzera. I nuovi lavoratori frontalieri saranno tassati in via ordinaria anche in Italia. La doppia imposizione verrà evitata.
Nel dettaglio: per i nuovi frontalieri sarà prevista una tassazione concorrenziale tra Italia e Svizzera che consiste nel pagare l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro e l’IRPEF in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato in Svizzera. Come indicato in precedenza, i nuovi frontalieri sono coloro che hanno iniziato a lavorare in Svizzera dal 18 luglio 2023. Per tutto l’anno 2023 inoltre, anche i nuovi frontalieri saranno ancora soggetti alle vecchie regole di tassazione: residenza fiscale nei Comuni di confine e rientro giornaliero con pagamento delle imposte solo in Svizzera.
Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore il nuovo accordo fiscale e la prima tassazione in Italia è prevista nel 2025 con riferimento al reddito da lavoro esercitato nel corso dell’anno 2024.
Cosa accadrà invece, per i vecchi frontalieri che già esercitavano attività lavorativa in Svizzera prima di tale data? Come lei signor Di Luccio?
Ai “vecchi frontalieri” che lavorano o che hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 si applica un regime transitorio e continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera. Quest’ultima verserà ai comuni italiani di confine, fino all’anno fiscale 2033, una compensazione finanziaria del 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata in territorio elvetico.
Tra i requisiti per essere considerato “vecchio frontaliere” bisogna avere anche:
Per quanto riguarda i frontalieri “fuori fascia” (i lavoratori frontalieri che esercitano già attività lavorativa in Svizzera ma che non hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine o non hanno il rientro giornaliero) dovranno ancora dichiarare il reddito in Italia.
“Anche loro potranno tuttavia godere di alcune condizioni migliorative ottenute dal lavoro di mediazione del sindacato – ha indicato Andrea Puglia Responsabile Ufficio Frontalieri sindacato OCST – Nella Legge di ratifica italiana n. 83/2023 sono state accolte ulteriori richieste avanzate dal sindacato a favore dei lavoratori frontalieri. Le principali sono:
L’azione del sindacato affiancato dal patronato INAS – prosegue Andrea Puglia responsabile Ufficio Frontalieri sindacato OCST – ha anche permesso di inserire nella Legge italiana di ratifica n. 83/2023 una nuova indennità di disoccupazione per i frontalieri che garantirà a coloro che perderanno il lavoro dei sussidi decisamente più alti di quelle attuali per i primi tre mesi. La nuova “NASPI” entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024”.
Per ulteriori informazioni può rivolgersi presso i nostri uffici Inas Svizzera che vi aiuteranno gratuitamente per eventuali domande da presentare.
In attesa, un cordiale saluto.
Valeria Angrisani
Responsabile Inas Svizzera Romanda
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